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Agevolazioni imprese energivore

Il Decreto Legislativo sull’Energia, adottato il 25 settembre 2023, introduce modifiche significative alla legislazione riguardante le agevolazioni imprese elettrivore,  e ai relativi incentivi, con l’obiettivo di allineare la normativa italiana a quella europea.

Le principali modifiche rispetto al sistema precedente includono:

  • Nuovi criteri di accesso al regime agevolativo;
  • Abolizione del sistema di scaglioni: Il calcolo dell’entità del beneficio non sarà più basato su scaglioni, ma verrà introdotto un valore unico applicabile a tutte le imprese che rispettano determinate condizioni.

Modifiche in vigore dal primo gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, le imprese idonee per accedere agli incentivi (come specificato nell’articolo 3, comma 4 del Decreto Energia) dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • Imprese operanti in settori ad alto rischio di rilocalizzazione;
  • Imprese operanti in settori a rischio di rilocalizzazione;
  • Imprese che non rientrano nei punti precedenti ma che hanno dimostrato di essere “elettrivore” nel 2022 o 2023;
  • Imprese con un consumo di almeno 1 GWh e che operano in settori diversi da quelli menzionati nei punti precedenti, ma che sono considerati ammissibili in conformità con le disposizioni della comunicazione 2022/C;

Come si modificano gli incentivi per le imprese a forte consumo di energia elettrica

Gli incentivi sono strutturati come segue:

a) Riceveranno un beneficio pari allo 0,5% del Valore Aggiunto Lordo (VAL), o il 15% dell’onere completo, a condizione che sia superiore a 0,5 €/MWh;

b) Riceveranno un beneficio pari all’1% del VAL, o il 25% dell’onere completo, a condizione che sia superiore a 0,5 €/MWh;

c) Per gli anni 2024, 2025 e 2026, il beneficio sarà dell’1,5% del VAL, corrispondente al 35% dell’onere completo (comunque superiore a 0,5 €/MWh). Per il 2027, sarà dell’2,5% del VAL, ovvero il 55% dell’onere completo, e per il 2028, sarà del 3,5% del VAL, pari all’85% dell’onere completo. A partire dal 2029, non ci saranno più agevolazioni. Le imprese possono beneficiare delle stesse agevolazioni delle imprese nei punti a) se raggiungono il 50% di consumo da Fonti di Energia Rinnovabile (FER), di cui almeno il 10% da Power Purchase Agreement (PPA) o il 5% da autoproduzione in loco.

Inoltre, il Decreto prevede che:

  • Le imprese nei punti b) che coprono almeno il 50% del loro consumo di energia elettrica da fonti a bassa emissione di carbonio, di cui almeno il 10% è garantito da un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5% è prodotto in loco o nelle vicinanze, ricevono un contributo che rappresenta la percentuale minore tra il 15% degli oneri generali del sistema elettrico destinati al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del loro Valore Aggiunto Lordo;
  • Le imprese nei punti c) che coprono almeno il 50% del loro consumo di energia elettrica da fonti a bassa emissione di carbonio, con almeno il 10% garantito da un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5% prodotto in loco o nelle vicinanze, ricevono un contributo, fino al 31 dicembre 2028, pari alla percentuale minore tra il 35% degli oneri generali del sistema elettrico destinati al sostegno delle fonti rinnovabili e l’1,5% del loro Valore Aggiunto Lordo.

Le imprese che godono degli incentivi sono tenute a condurre una diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  • Implementare le raccomandazioni derivanti dalla diagnosi energetica, a condizione che il periodo di ammortamento degli investimenti necessari sia inferiore a tre anni e che il costo totale non superi l’ammontare del beneficio ricevuto;
  • Ridurre le emissioni di carbonio legate al consumo di energia elettrica, coprendo almeno il 30% del fabbisogno da fonti a bassa emissione di carbonio;
  • Investire almeno il 50% dell’importo dell’incentivo in progetti che comportano significative riduzioni delle emissioni di gas serra, al fine di raggiungere livelli inferiori al parametro di riferimento utilizzato per l’allocazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea, come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea del 12 marzo 2021.
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