l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022 ha stabilito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Si tratta dei codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022.
La normativa prevede che i crediti di imposta vengano usati in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
I codici tributo sono i seguenti:
- CODICE 6961 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
- CODICE 6962 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
- CODICE 6963 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
- CODICE 6964 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
A quanto ammontano i bonus ENERGIA e GAS
A favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 del Dl n. 21/2022 e articolo 4 del Dl n. 21/2022).